Art. 6. 
          Segnalazioni periodiche e accertamenti ispettivi 
  1. Le societa' e gli enti di cui all'art.  1  inviano  segnalazioni
informative alla Banca d'Italia che emana  istruzioni  applicative  e
stabilisce  la  periodicita'  della  trasmissione   delle   relazioni
suddette con cadenza non superiore a tre mesi. 
  2. La Banca d'Italia puo' richiedere la  comunicazione  di  dati  e
notizie e disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari, muniti  di
apposita delega, che hanno facolta' di chiedere l'esibizione di tutti
i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio della funzione. 
  3. Le ispezioni possono essere estese alle attivita' anche  diverse
dall'acquisto e dalla cessione dei crediti di impresa poste in essere
dalle societa' e dagli enti di cui all'art. 1, al fine  di  valutarne
la stabilita' complessiva. Tali soggetti inviano alla Banca  d'Italia
dati e notizie relativi a dette attivita' sulla base delle istruzioni
dalla stessa fissate.