Art. 6. Segnalazioni periodiche e accertamenti ispettivi 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 1 inviano segnalazioni informative alla Banca d'Italia che emana istruzioni applicative e stabilisce la periodicita' della trasmissione delle relazioni suddette con cadenza non superiore a tre mesi. 2. La Banca d'Italia puo' richiedere la comunicazione di dati e notizie e disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari, muniti di apposita delega, che hanno facolta' di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio della funzione. 3. Le ispezioni possono essere estese alle attivita' anche diverse dall'acquisto e dalla cessione dei crediti di impresa poste in essere dalle societa' e dagli enti di cui all'art. 1, al fine di valutarne la stabilita' complessiva. Tali soggetti inviano alla Banca d'Italia dati e notizie relativi a dette attivita' sulla base delle istruzioni dalla stessa fissate.