Art. 7. 
         Rilevazione dei rischi e definizione del patrimonio 
  1. La Banca d'Italia puo' emanare istruzioni per la rilevazione dei
rischi inerenti l'attivita' di cui all'art. 1 e  per  la  definizione
del patrimonio utile alla copertura dei rischi di cui  al  successivo
art. 8, tenendo conto delle attivita' svolte dalle societa'  ed  enti
di cui all'art. 1 medesimo.