Art. 7. Rilevazione dei rischi e definizione del patrimonio 1. La Banca d'Italia puo' emanare istruzioni per la rilevazione dei rischi inerenti l'attivita' di cui all'art. 1 e per la definizione del patrimonio utile alla copertura dei rischi di cui al successivo art. 8, tenendo conto delle attivita' svolte dalle societa' ed enti di cui all'art. 1 medesimo.