Art. 8. Coefficienti patrimoniali obbligatori e contenimento del rischio 1. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza la Banca d'Italia puo' disciplinare, impartendo le necessarie istruzioni: a) il rapporto tra patrimonio e attivita' per cassa e fuori bilancio, ponderate in base alla rischiosita' della controparte e alle caratteristiche dell'operazione; il rapporto non puo' essere in ogni caso inferiore al 5 per cento; b) i criteri per il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.