Art. 8. 
  Coefficienti patrimoniali obbligatori e contenimento del rischio 
  1. Nell'esercizio dell'attivita' di  vigilanza  la  Banca  d'Italia
puo' disciplinare, impartendo le necessarie istruzioni: 
    a) il rapporto tra patrimonio  e  attivita'  per  cassa  e  fuori
bilancio, ponderate in base alla  rischiosita'  della  controparte  e
alle caratteristiche dell'operazione; il rapporto non puo' essere  in
ogni caso inferiore al 5 per cento; 
    b) i criteri per il contenimento del rischio  nelle  sue  diverse
configurazioni.