Art. 9. Cancellazione dall'albo 1. La perdita dei requisiti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), nonche' l'accertamento di gravi irregolarita' nell'amministrazione delle societa' e degli enti ovvero di gravi violazioni delle norme di legge o di regolamento, ovvero di ripetute infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento medesimo, determinano la cancellazione dall'albo di cui all'art. 1. 2. La cancellazione e' disposta con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia. Le eventuali controdeduzioni del consiglio di amministrazione od organo statutario equivalente e del collegio sindacale sono comunicate alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione di una delle situazioni di cui al comma 1.