Art. 9. 
                       Cancellazione dall'albo 
  1. La perdita dei requisiti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c),
nonche' l'accertamento di  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione
delle societa' e degli enti ovvero di gravi violazioni delle norme di
legge  o  di  regolamento,  ovvero  di   ripetute   infrazioni   alle
disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dalla  Banca
d'Italia  ai  sensi  del   regolamento   medesimo,   determinano   la
cancellazione dall'albo di cui all'art. 1. 
  2. La cancellazione e' disposta con provvedimento  del  Governatore
della Banca d'Italia. Le eventuali controdeduzioni del  consiglio  di
amministrazione od  organo  statutario  equivalente  e  del  collegio
sindacale sono comunicate alla Banca  d'Italia  entro  trenta  giorni
dall'avvenuta contestazione di una delle situazioni di cui  al  comma
1.