Art. 26. Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza 1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e' abrogato. 2. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per le sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date 1' gennaio e 1' luglio. 3. A detti concorsi possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali per partecipare agli anzidetti concorsi devono possedere l'anzianita' nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 4. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi e' formata da una commissione composta da: prefetto direttore generale dell'amministrazione civile che la presiede; prefetto direttore centrale dei segretari comunali e provinciali e dipendenti enti locali; professore universitario di materie giuridiche ed economiche; esperto in discipline amministrative; sindaco designato dall'ANCI; segretario generale; nonche' da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione che esercita le funzioni di segretario della commissione. 5. La validita' della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione. 6. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, e' fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza. 7. Il personale di cui al comma 6 non potra' in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno un biennio di effettivo servizio nella sede. 8. La presente norma cessa i suoi effetti al momento di entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali previsto dall'articolo 52 della citata legge n. 142 del 1990.