Art. 26. 
Concorso per trasferimento dei segretari  comunali  alle  sedi  della
                            classe terza 
  1. L'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
giugno 1972, n. 749, e' abrogato. 
  2. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun
anno bandisce un concorso cumulativo per  soli  titoli  per  le  sedi
appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale  alle
date 1' gennaio e 1' luglio. 
  3. A detti concorsi  possono  partecipare  i  segretari  capi  e  i
segretari comunali, in servizio di ruolo. I  segretari  comunali  per
partecipare agli anzidetti  concorsi  devono  possedere  l'anzianita'
nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda. 
  4. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi e' formata da
una   commissione   composta   da:   prefetto   direttore    generale
dell'amministrazione  civile  che  la  presiede;  prefetto  direttore
centrale dei segretari  comunali  e  provinciali  e  dipendenti  enti
locali; professore universitario di materie giuridiche ed economiche; 
esperto in discipline amministrative;  sindaco  designato  dall'ANCI;
segretario  generale;  nonche'  da  un  funzionario  della   carriera
direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno  avente  qualifica
non inferiore a direttore di sezione  che  esercita  le  funzioni  di
segretario della commissione. 
  5. La validita' della graduatoria cessa dopo quarantacinque  giorni
dalla data della sua approvazione. 
  6.  I  candidati  dichiarati  vincitori  ed  assegnati  alla   sede
richiesta  in  rigoroso  ordine  di  preferenza  hanno  l'obbligo  di
assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni,  e'
fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi  concorsi  per  sedi
della classe terza. 
  7. Il personale di cui al comma 6 non potra' in  ogni  caso  essere
trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato  almeno
un biennio di effettivo servizio nella sede. 
  8. La presente norma cessa i suoi effetti al momento di entrata  in
vigore del nuovo ordinamento dei  segretari  comunali  e  provinciali
previsto dall'articolo 52 della citata legge n. 142 del 1990.