Art. 3. Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali 1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, per l'anno 1992, a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo e' corrisposto entro il 31 maggio 1992. 2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200 milioni, e' attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989. 3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, e' corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.