Art. 3. 
        Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali 
  1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b),  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato  a   corrispondere,   per   l'anno   1992,   a   ciascuna
amministrazione provinciale, un contributo pari a quello  perequativo
spettante per il 1991, incrementato  dell'importo  corrispondente  al
4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il  contributo  e'
corrisposto entro il 31 maggio 1992. 
 2. Il contributo  perequativo  finanziato  con  quota  del  provento
dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del
decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200  milioni,  e'
attribuito alle amministrazioni  provinciali  dopo  che  le  relative
somme  sono  state  acquisite  al  bilancio  dello  Stato,   per   il
settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma
1,  lettera  b),  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,   n.   415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e
per il venticinque per cento con i criteri indicati  all'articolo  7,
comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989. 
  3. La quota del fondo perequativo  spettante  alle  amministrazioni
provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento  attribuito  sulla
base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, e' corrisposta
nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente  abbia  dimostrato
di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima
obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 14.  In  caso
di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme
relative all'anno 1992, mediante  trattenuta  sui  fondi  perequativi
degli anni successivi.