Art. 7. 
                     Finanziamento degli espropri 
  1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991,
si applicano alle definizioni intervenute sino alla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto.  Le  relative  domande   dovranno
pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta  giorni  dalla
stessa data. 
  2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale  carico  dello
Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27  ottobre
1988, n. 458,  riguardano  esclusivamente  le  acquisizioni  di  aree
effettuate entro il  31  dicembre  1991,  i  cui  oneri  siano  stati
predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre
1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, nonche'  quelli  riconosciuti
da province e comuni  ai  sensi  dell'articolo  12-  bis  del  citato
decreto-legge n. 6 del 1991, per le maggiori somme comunque derivanti
da: 
    a) sentenze passate in giudicato; 
    b) accordi bonari  perfezionati  su  determinazioni  dell'ufficio
tecnico erariale competente per territorio; 
    c) indennita' determinate ai sensi dell'articolo 15  della  legge
22 ottobre 1971, n. 865, relative ad opere pubbliche.