Art. 4. 
  1. All'onere derivante dall'applicazione  degli  articoli  1  e  2,
valutato complessivamente in L. 16.883.692.000 per  l'anno  1992,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.