Art. 2. 1. Alle obbligazioni e titoli similari, che saranno emessi dalle societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1992, il trattamento fiscale gia' stabilito in materia in favore degli enti pubblici trasformati, limitatamente alle emissioni gia' autorizzate in favore degli enti suddetti prima della loro trasformazione.