Art. 2. 
  1. Alle obbligazioni e titoli similari, che  saranno  emessi  dalle
societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal  capo
III del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  continua  ad
applicarsi, fino al 31 dicembre 1992,  il  trattamento  fiscale  gia'
stabilito in materia  in  favore  degli  enti  pubblici  trasformati,
limitatamente alle emissioni gia' autorizzate in  favore  degli  enti
suddetti prima della loro trasformazione.