Art. 3. 
  1. Restano riservate allo Stato  le  funzioni  e  le  attivita'  di
interesse  generale,  gia  affidate  o  conferite  per   effetto   di
disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
Stato, comprese la organizzazione e  la  gestione  del  servizio  del
lotto, che puo' essere attribuito in concessione,  e  delle  lotterie
nazionali.  L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e'
trasformata in societa' per azioni,  alla  quale  sono  conferite  le
attivita'  produttive  e  commerciali,  nonche'   le   partecipazioni
comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma fermo  quanto
stabilito dal presente comma.  La  societa'  e'  amministrata  da  un
consiglio di amministrazione composto da sette  membri.  Nella  prima
attuazione, il  consiglio  di  amministrazione,  il  presidente,  gli
amministratori  delegati,  il  direttore  generale  ed  il   collegio
sindacale sono nominati con decreto del Ministro  delle  finanze,  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
programmazione economica. 
  2.   Il   capitale   iniziale   della   societa'   derivata   dalla
trasformazione e' pari al valore determinato con decreto del Ministro
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  con  le
modalita' di cui all'articolo  15,  comma  2,  del  decreto-legge  11
luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1992, n. 359. Si applicano i commi  3,  4  e  5  dello  stesso
articolo  15,  nonche'  l'articolo  19  dello  stesso  decreto,   con
riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. Con
successivo decreto del Ministro delle finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, sono  individuati,  avuto  riguardo  anche  alle
esigenze patrimoniali della societa', gli immobili  non  direttamente
strumentali per le  attivita'  produttive  e  commerciali,  che  sono
trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato. 
  3. In via transitoria  e  fino  a  quando  non  sara'  nominato  il
consiglio  di  amministrazione,  continua  ad  operare  il   comitato
istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n.  293,
coadiuvato dal direttore generale e continuano a produrre effetti gli
atti compiuti dal comitato stesso. Con  decreti  del  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  adottati  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  stabilite
le  disposizioni  finanziarie  e   di   bilancio,   anche   ai   fini
dell'esercizio   congiunto   dei   diritti   partecipativi,   nonche'
l'ammontare  e  le  modalita'  di  versamento  delle   disponibilita'
esistenti e delle  entrate  fiscali.  Con  gli  stessi  decreti  sono
determinati i compensi spettanti al comitato e posti a  carico  della
societa'. Fino all'emanazione dei decreti di cui  al  presente  comma
continuano  ad  applicarsi,  anche  in  materia  di   personale,   le
disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  4. Presso il Ministero delle finanze  e'  istituito,  alle  dirette
dipendenze del Ministro, il "Servizio per il lotto, le lotterie e  il
monopolio  fiscale"  per  l'esercizio  delle  funzioni  ed  attivita'
riservate allo Stato, al quale e' preposto un dirigente  generale  di
livello B. Con decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
sono determinati,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio,  i
contingenti di personale nell'ambito delle  dotazioni  organiche  del
Ministero delle finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358. 
  5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 4, valutato
in 50 milioni per l'anno 1992 e in 150 milioni annui a decorrere  dal
1993,  si  fa  fronte,  per  l'anno  1992,  mediante   corrispondente
riduzione dell'accantonamento "Attivita'  di  controllo  sul  settore
agricolo in relazione alla normativa comunitaria"  e,  per  gli  anni
1993 e  1994,  mediante  corrispondente  riduzione  della  proiezione
dell'accantonamento "Adeguamento retributivo  dirigenti  e  categorie
assimilate", iscritti, ai fini del bilancio triennale  1992-1994,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.