Art. 3. 1. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale, gia affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese la organizzazione e la gestione del servizio del lotto, che puo' essere attribuito in concessione, e delle lotterie nazionali. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' trasformata in societa' per azioni, alla quale sono conferite le attivita' produttive e commerciali, nonche' le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma fermo quanto stabilito dal presente comma. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. 2. Il capitale iniziale della societa' derivata dalla trasformazione e' pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonche' l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della societa', gli immobili non direttamente strumentali per le attivita' produttive e commerciali, che sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato. 3. In via transitoria e fino a quando non sara' nominato il consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonche' l'ammontare e le modalita' di versamento delle disponibilita' esistenti e delle entrate fiscali. Con gli stessi decreti sono determinati i compensi spettanti al comitato e posti a carico della societa'. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma continuano ad applicarsi, anche in materia di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Presso il Ministero delle finanze e' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il "Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale" per l'esercizio delle funzioni ed attivita' riservate allo Stato, al quale e' preposto un dirigente generale di livello B. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contingenti di personale nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358. 5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 4, valutato in 50 milioni per l'anno 1992 e in 150 milioni annui a decorrere dal 1993, si fa fronte, per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Attivita' di controllo sul settore agricolo in relazione alla normativa comunitaria" e, per gli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione della proiezione dell'accantonamento "Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate", iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.