Art. 4.
                Previsione e stanziamento delle spese
  1.  La  somma di cui all'articolo 1 e' iscritta, in ragione di lire
50 miliardi, nello stato di previsione di  spesa  del  Ministero  dei
lavori  pubblici  e,  in  ragione di lire 20 miliardi, nello stato di
previsione di spesa del Ministero di grazia e giustizia.
  2. Per le  spese  relative  alla  gestione  del  personale  di  cui
all'articolo 3 e' stanziata la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni
per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1993.