Art. 4. Previsione e stanziamento delle spese 1. La somma di cui all'articolo 1 e' iscritta, in ragione di lire 50 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero dei lavori pubblici e, in ragione di lire 20 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero di grazia e giustizia. 2. Per le spese relative alla gestione del personale di cui all'articolo 3 e' stanziata la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1993.