Art. 11. 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato in lire 15.263 milioni per l'anno  1992  e  in  lire  21.200
milioni per l'anno 1993, si provvede: 
    a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e  a  lire  12.200
milioni  per  l'anno  1993,  mediante  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94,  al  capitolo  6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
"Interventi vari in favore della giustizia"; 
    b) quanto a lire 13.263 milioni per l'anno 1992 e  a  lire  9.000
milioni  per  l'anno  1993,  mediante  riduzione  degli  stanziamenti
iscritti al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero  di
grazia e giustizia per l'anno  1992  e  corrispondente  capitolo  per
l'anno 1993. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.