Art. 11. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 15.263 milioni per l'anno 1992 e in lire 21.200 milioni per l'anno 1993, si provvede: a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 12.200 milioni per l'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia"; b) quanto a lire 13.263 milioni per l'anno 1992 e a lire 9.000 milioni per l'anno 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per l'anno 1993. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.