Art. 2. 1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi e' attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo. 2. Il rapporto di servizio e' risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione. 3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia puo' essere disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.