Art. 2. 
 
  1.  Gli  agenti  di  cui   al   presente   decreto   sono   adibiti
all'espletamento  dei  servizi  esterni  d'istituto.   Ad   essi   e'
attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto,
il trattamento  giuridico  ed  economico  spettante  agli  agenti  di
polizia penitenziaria di ruolo. 
  2. Il rapporto di servizio e' risolto di diritto  decorso  un  anno
dalla data di assunzione. 
  3. Con decreto del Ministro  di  grazia  e  giustizia  puo'  essere
disposta la  immediata  cessazione  dal  servizio,  anche  prima  del
periodo di un anno, se il reclutato non  tiene  regolare  condotta  o
risulta inidoneo al servizio.