Art. 3. 
 
  1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale  e'  inserito
il seguente: 
    "Art. 286-bis (Divieto di custodia  cautelare).  -  1.  Non  puo'
essere mantenuta la custodia cautelare in carcere  nei  confronti  di
persona affetta da infezione da HIV, allorche' tale persona si  trovi
in  una  delle  situazioni  di  incompatibilita'  con  lo  stato   di
detenzione defi- nite con decreto emanato dai Ministri della  sanita'
e  di  grazia  e  giustizia.   La   richiesta   puo'   essere   fatta
dall'imputato,  dal  suo   difensore   o   dal   Servizio   sanitario
penitenziario. Nei casi di incompatibilita'  il  giudice  dispone  la
revoca della misura cautelare ovvero gli arresti  domiciliari  presso
l'abitazione dell'imputato. 
    2.  Quando  ricorrono   esigenze   diagnostiche   per   accertare
incompatibilita' con lo stato di detenzione ovvero, al di  fuori  dei
casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze  terapeutiche  concernenti
l'infezione da HIV e sempre che  tali  esigenze  non  possono  essere
soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice  puo'  disporre  il
ricovero provvisorio  in  idonea  struttura  del  Servizio  sanitario
nazionale  per  il  tempo  necessario,  adottando,  ove  occorra,   i
provvedimenti idonei a prevenire il  pericolo  di  fuga.  Cessate  le
esigenze di ricovero, il giudice dispone  a  norma  del  comma  1  se
risulta  accertata  l'incompatibilita',  altrimenti   ripristina   la
custodia cautelare in carcere ovvero provvede a  norma  dell'articolo
299. Se dispone gli arresti domiciliari,  l'esecuzione  della  misura
avviene presso l'abitazione  dell'imputato  o  presso  una  residenza
collettiva o casa alloggio di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 5 giugno 1990, n. 135.". 
  2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 286- bis  del  codice
di procedura penale e' emanato entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.