Art. 3. 1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). - 1. Non puo' essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di persona affetta da infezione da HIV, allorche' tale persona si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' con lo stato di detenzione defi- nite con decreto emanato dai Ministri della sanita' e di grazia e giustizia. La richiesta puo' essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal Servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilita' il giudice dispone la revoca della misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato. 2. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilita' con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilita', altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.". 2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 286- bis del codice di procedura penale e' emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.