Art. 5. 1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV per i quali la competente autorita' abbia disposto il piantonamento sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanita' e di grazia e giustizia. 2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.