Art. 5. 
 
  1. I detenuti e gli internati affetti da infezione  da  HIV  per  i
quali la competente autorita' abbia disposto  il  piantonamento  sono
avviati negli ospedali individuati con decreto emanato  dai  Ministri
della sanita' e di grazia e giustizia. 
  2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma
1 si provvede con finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67.