Art. 6. 1. L'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: "Art. 89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). - 1. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. 2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in costudia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare e' revocata sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonche' la dichiarazione di disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura. 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale. 5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6. 6. Il comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' abrogato.".