Art. 6. 
 
  1. L'articolo  89  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e' sostituito dal seguente: 
    "Art.   89   (Provvedimenti   restrittivi   nei   confronti   dei
tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in  corso  programmi
terapeutici). - 1. Non puo' essere disposta la custodia cautelare  in
carcere, salvo  che  sussistano  esigenze  cautelari  di  eccezionale
rilevanza,  quando  imputata  e'  una  persona  tossicodipendente   o
alcooldipendente che abbia  in  corso  un  programma  terapeutico  di
recupero   presso   i   servizi   pubblici   per   l'assistenza    ai
tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata,  e
l'interruzione del programma puo' pregiudicare  la  disintossicazione
dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con  altro  successivo,
il giudice stabilisce i controlli  necessari  per  accertare  che  il
tossicodipendente  o  l'alcooldipendente  prosegua  il  programma  di
recupero. 
    2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in
costudia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma  di
recupero   presso   i   servizi   pubblici   per   l'assistenza    ai
tossicodipendenti ovvero una struttura autorizzata  residenziale,  la
misura cautelare  e'  revocata  sempre  che  non  ricorrano  esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca e' concessa su  istanza
dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione,  rilasciata
da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato
di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonche' la  dichiarazione
di disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura. 
    3. Il giudice dispone la  custodia  cautelare  in  carcere  o  ne
dispone il ripristino quando accerta che  la  persona  ha  interrotto
l'esecuzione  del  programma   ovvero   mantiene   un   comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione  o  quando  accerta  che  la
persona non ha collaborato alla definizione del  programma  o  ne  ha
rifiutato l'esecuzione. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  quando
si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275,  comma  3,
del codice di procedura penale. 
    5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6. 
    6. Il comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e'
abrogato.".