Art. 7. 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 90  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: 
    "1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non
superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena  pecuniaria,  per
reati commessi in relazione al  proprio  stato  di  tossicodipendente
ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della
durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza puo'  sospendere
l'esecuzione della pena  per  cinque  anni  qualora  accerti  che  la
persona si e' sottoposta o ha in corso  un  programma  terapeutico  e
socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica  per  i  reati
previsti  dall'articolo  73,  comma  5,  quando  le  pene   detentive
comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare,
non superano i quattro anni.".