Art. 8. 1. Nell'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura".