IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  7  giugno  1991,  n.  182,  recante  norme  per  lo
svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali, ed in particolare l'articolo 2 che prevede, per  lo
svolgimento delle elezioni dei consigli comunali  e  provinciali  che
debbono essere  rinnovati  per  motivi  diversi  dal  compimento  del
quinquennio di carica, quattro  turni  elettorali  stabiliti  secondo
puntuali scadenze temporali; 
  Considerato che il numero di detti turni elettorali si e'  rivelato
inidoneo a realizzare una  organica  e  funzionale  razionalizzazione
delle tornate elettorali  e  che  la  vigente  normativa  in  materia
comporta  una  notevole  dispersione  di  sforzi  organizzativi   con
indubbio aggravio della spesa pubblica; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  la  revisione  di  talune  norme  in  materia   di
svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 settembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Gli articoli 1 e 2 della legge  7  giugno  1991,  n.  182,  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 1. - 1. I consigli comunali e provinciali si  rinnovano  ogni
cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra  il
15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo
semestre, ovvero in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il  15
novembre se il quinquennio di carica si compie nel secondo semestre. 
   2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla  data  delle
elezioni. 
  Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e  provinciali,  che
devono  essere  rinnovati  per  motivi  diversi  dal  compimento  del
quinquennio di carica, si svolgono nelle stesse  giornate  domenicali
di cui all'articolo 1 se le  condizioni  che  rendono  necessario  il
rinnovo si siano verificate, rispettivamente,  nel  periodo  compreso
dal 1' luglio al 31 dicembre dell'anno precedente e dal 1' gennaio al
30 giugno dello stesso anno.".