IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, ed in particolare l'articolo 2 che prevede, per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali che debbono essere rinnovati per motivi diversi dal compimento del quinquennio di carica, quattro turni elettorali stabiliti secondo puntuali scadenze temporali; Considerato che il numero di detti turni elettorali si e' rivelato inidoneo a realizzare una organica e funzionale razionalizzazione delle tornate elettorali e che la vigente normativa in materia comporta una notevole dispersione di sforzi organizzativi con indubbio aggravio della spesa pubblica; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione di talune norme in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Gli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 1. - 1. I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre, ovvero in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 novembre se il quinquennio di carica si compie nel secondo semestre. 2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni. Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dal compimento del quinquennio di carica, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, nel periodo compreso dal 1' luglio al 31 dicembre dell'anno precedente e dal 1' gennaio al 30 giugno dello stesso anno.".