Art. 2. 
  1. Fatto salvo il turno elettorale gia'  fissato  per  domenica  27
settembre 1992, il successivo  turno  che,  a  norma  del  previgente
articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 7 giugno 1991,  n.  182,
avrebbe dovuto svolgersi in una domenica compresa tra il 15  novembre
ed il 15 dicembre 1992, e' rinviato al primo  turno  utile  del  1993
stabilito dal presente decreto.