Art. 2. 1. Fatto salvo il turno elettorale gia' fissato per domenica 27 settembre 1992, il successivo turno che, a norma del previgente articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 7 giugno 1991, n. 182, avrebbe dovuto svolgersi in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre 1992, e' rinviato al primo turno utile del 1993 stabilito dal presente decreto.