Art. 2. 
                    Fiscalizzazione oneri sociali 
  1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1'  gennaio  1992  e
sino a tutto il periodo di paga in corso  al  31  dicembre  1993,  le
imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge
20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
marzo 1990, n. 52, e le  imprese  di  cui  all'articolo  2-  bis  del
decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1991, n.  89,  operanti  nei  territori  di  cui
all'articolo 1 del testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal  versamento  del
contributo di cui all'articolo 10, comma  1,  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con  la  stessa
decorrenza  alle  medesime  imprese  operanti  in  zone  diverse  dai
predetti territori l'ulteriore esonero e' concesso in misura  pari  a
1,44 punti percentuali. 
  2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1'  gennaio  1992  e
sino a tutto il periodo di paga in corso  al  31  dicembre  1993,  le
imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge
20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate  dal  versamento  del
contributo di cui all'articolo 10, comma  1,  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali. 
  3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1'  gennaio  1992  e
sino a tutto il periodo di paga in corso  al  31  dicembre  1993,  le
imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali
con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonche'  le  imprese
artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1,  93.01  e
93.02  sono  esonerate  dal  versamento   del   contributo   di   cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura
pari a 1,00 punti percentuali. 
  4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1'  gennaio  1993  e
sino a tutto il periodo di paga in corso  al  31  dicembre  1993,  le
imprese edili operanti sul territorio  nazionale  di  cui  ai  codici
ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese  di  cui
all'articolo 2-  bis  del  decreto-legge  19  gennaio  1991,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono
esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma
1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in  misura  pari  a  0,40  punti
percentuali. 
  5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  6,  commi  9,
10,  11,  12  e  13,  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni e integrazioni. 
  6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200  miliardi  per
l'anno 1993. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo  utilizzando  lo  specifico
accantonamento.