Art. 2. Fiscalizzazione oneri sociali 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2- bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero e' concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali. 2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali. 3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonche' le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali. 4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2- bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali. 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. 6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.