Art. 2. 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 1992 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unita' immobiliari urbane. Tale revisione avverra' sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditivita' me- dia ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. 2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1. 3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonche' per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonche' di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unita' immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.