Art. 2. 
  1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro  il  30
novembre 1992 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,
n. 400, e' disposta la  revisione  delle  tariffe  d'estimo  e  delle
rendite delle unita'  immobiliari  urbane.  Tale  revisione  avverra'
sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditivita' me-
dia ordinariamente ritraibile, facciano  riferimento  ai  valori  del
mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data  di  entrata
in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite  e  comunque  non
oltre il  31  dicembre  1993,  restano  in  vigore  e  continuano  ad
applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4,  comma  4,  della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite gia'
determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle  finanze  20
gennaio 1990,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7
febbraio 1990. 
  2.   La   revisione   generale    della    qualificazione,    della
classificazione e del classamento  delle  unita'  immobiliari  urbane
disposta con il decreto del Ministro delle  finanze  18  marzo  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del  6  aprile  1991,  deve
avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe
e delle rendite determinate a seguito della  revisione  prevista  nel
comma 1. 
  3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma  8,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e  58,
comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  e  dell'articolo  3,
comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n.  269,  nonche'  per  la
determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle
successioni e donazioni, nonche' di quella  comunale  sull'incremento
di valore degli immobili, il valore delle unita'  immobiliari  urbane
deve essere determinato sulla base  delle  tariffe  e  delle  rendite
catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto
e dei servizi tecnici erariali a  seguito  della  revisione  generale
disposta, sulla base del valore unitario  di  mercato  ordinariamente
ritraibile, con il decreto del  Ministro  delle  finanze  20  gennaio
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.