Art. 5. 1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, nonche' di provvedere a tutte le attivita' connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, e' autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per: a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie; b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici; c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale; d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa; nonche' per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti sia alle attivita' di assistenza in favore degli stessi ed, in particolare, per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e il relativo pagamento, nonche' alle attivita' connesse con il controllo e l'accertamento di tale imposta; e) l'informatizzazione degli uffici centrali. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.