Art. 6. 1. A decorrere dal 1' gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunita' economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. Gli elenchi debbono riferirsi a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunita' economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi. 2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonche' quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. 3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalita' per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonche' le pro- cedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalita' e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. 4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51, 63 e 64 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972.