Art. 6. 
  1. A decorrere dal 1' gennaio 1993, i soggetti passivi  all'imposta
sul valore aggiunto sono tenuti  a  compilare  elenchi  riepilogativi
delle  cessioni  di  beni  effettuate,  registrate   o   soggette   a
registrazione nei  confronti  dei  soggetti  all'imposta  sul  valore
aggiunto degli altri Stati membri della Comunita' economica europea o
degli  acquisti  di  beni  effettuati,  registrati   o   soggetti   a
registrazione presso tali soggetti. Gli elenchi debbono  riferirsi  a
periodi  mensili  per  i  soggetti  che  hanno  realizzato  nell'anno
precedente  o,  in  caso   di   inizio   dell'attivita'   di   scambi
intracomunitari, presumono di  realizzare  nell'anno  in  corso,  per
cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della
Comunita' economica europea per un ammontare complessivo superiore  a
150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con
ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali  per  i
restanti soggetti;  gli  elenchi  stessi  debbono  contenere  i  dati
anagrafici ed il numero di  partita  IVA  del  soggetto  obbligato  e
debbono essere presentati agli uffici doganali entro il decimo giorno
lavorativo successivo alla fine del periodo di  riferimento  per  gli
elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi. 
  2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli
articoli 21 e 23,  comma  1,  del  regolamento  CEE  n.  3330/91  del
Consiglio del 7 novembre 1991, nonche' quelli di cui al comma 2 dello
stesso articolo 23 che saranno  indicati  con  decreto  del  Ministro
delle finanze sulla  base  delle  richieste  formulate  dall'Istituto
nazionale  di  statistica   (ISTAT),   il   numero   individuale   di
identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e,  per  ognuno
di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o  degli
acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati
il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e,
per ognuno di essi e  per  ogni  tipo  di  merce,  l'ammontare  delle
cessioni o degli acquisti. 
  3. Gli elenchi debbono  essere  redatti  su  stampati  conformi  ai
modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con  decreto  del
Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale.
Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalita'  per
la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonche' le  pro-
cedure ed i  termini  per  la  trasmissione  dei  dati  all'ISTAT.  I
contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di  centri
di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici,  in  luogo  degli
elenchi devono presentare, secondo modalita' e termini stabiliti  dal
predetto  decreto,  i  supporti  magnetici  contenenti  i  dati   che
avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. 
  4.  Nei  casi  di  omessa  presentazione,  di  incompletezza  o  di
inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le
esimenti previste dall'articolo 45,  terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per  l'omissione
o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento
CEE n.  3330/91  si  applicano  le  sanzioni  amministrative  di  cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6  settembre  1989,
n. 322. Ai fini dell'accertamento delle violazioni  si  applicano  le
disposizioni  degli  articoli  51,  63  e  64  del   citato   decreto
presidenziale n. 633 del 1972.