Art. 2. 
  1. Per gli enti non commerciali titolari di reddito di  impresa  ai
fini delle imposte sui  redditi,  nonche'  per  i  soggetti  indicati
nell'articolo 1 esonerati  per  le  stesse  imposte  dall'obbligo  di
redazione del bilancio, l'imposta di cui all'articolo  1  si  applica
nella misura del 7,5  per  mille  dell'ammontare  della  somma  delle
rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e del costo complessivo  dei
beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'articolo 76
dello stesso testo unico, al netto dei relativi ammortamenti. 
  2. I  soggetti  indicati  nel  comma  1  tenuti  alla  contabilita'
ordinaria in dipendenza di opzione, possono determinare l'imposta con
i  criteri  di  cui  all'articolo  1,  dandone  comunicazione   nella
dichiarazione dei redditi. 
  3. Per gli enti non commerciali la determinazione  dell'imposta  ai
sensi dell'articolo 1 e' subordinata alla tenuta  della  contabilita'
ordinaria e separata per le attivita' commerciali esercitate. 
  4. L'esercizio della facolta'  di  avvalersi  dei  criteri  di  cui
all'articolo  1  comporta  l'obbligo  di  applicazione  dei   criteri
medesimi per tutti i  periodi  di  imposta  successivi  per  i  quali
perdura l'obbligo della contabilita' ordinaria anche per  effetto  di
opzione.