Art. 2. 1. Per gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi, nonche' per i soggetti indicati nell'articolo 1 esonerati per le stesse imposte dall'obbligo di redazione del bilancio, l'imposta di cui all'articolo 1 si applica nella misura del 7,5 per mille dell'ammontare della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'articolo 76 dello stesso testo unico, al netto dei relativi ammortamenti. 2. I soggetti indicati nel comma 1 tenuti alla contabilita' ordinaria in dipendenza di opzione, possono determinare l'imposta con i criteri di cui all'articolo 1, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi. 3. Per gli enti non commerciali la determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 1 e' subordinata alla tenuta della contabilita' ordinaria e separata per le attivita' commerciali esercitate. 4. L'esercizio della facolta' di avvalersi dei criteri di cui all'articolo 1 comporta l'obbligo di applicazione dei criteri medesimi per tutti i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilita' ordinaria anche per effetto di opzione.