Art. 3. 
  1. L'imposta non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi. 
  2. Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a  dodici  mesi
l'imposta di cui agli articoli 1 e 2 e' ragguagliata alla  durata  di
esso. 
  3. L'imposta non e' dovuta: 
    a)  se  il  relativo  ammontare  non  supera  l'importo  di  lire
centomila; 
    b) se il soggetto e'  sottoposto  a  fallimento,  a  liquidazione
coatta amministrativa o a  concordato  preventivo  con  cessione  dei
beni. 
  4.  Per  la  dichiarazione,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione, i rimborsi, nonche' per il contenzioso, si applicano  le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
  5.  Per   l'omissione,   l'incompletezza   e   l'infedelta'   della
dichiarazione  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  46   e
seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  6. L'imposta e' riscossa col sistema  del  versamento  diretto  nei
termini e con  le  modalita'  previste  per  il  versamento  a  saldo
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  ovvero  dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta lo-
cale sui redditi da eseguirsi  mediante  distinta  di  versamento  al
concessionario della  riscossione  ovvero  delega  ad  un'azienda  di
credito oppure all'ufficio postale. Le caratteristiche e le modalita'
di rilascio delle attestazioni da parte dei detti  soggetti,  nonche'
le modalita' per  l'esecuzione  dei  versamenti  in  tesoreria  e  la
trasmissione  dei  relativi  dati  e  documenti   all'amministrazione
finanziaria e per i relativi controlli, sono  stabilite  con  decreti
del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;  i
decreti sono emanati, di concerto con il Ministro del tesoro,  per  i
versamenti mediante delega alle aziende di credito, e di concerto con
il  Ministro  del  tesoro  e  il  Ministro  delle   poste   e   delle
telecomunicazioni, per  i  versamenti  mediante  delega  agli  uffici
postali. 
 7. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
decreto stesso.