Art. 4. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore. 2. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1. Per il medesimo periodo di imposta l'importo dovuto ai sensi del presente decreto puo' essere imputato alle riserve preesistenti e il patrimonio netto su cui va calcolata l'imposta e' assunto al lordo dell'imposta stessa.