Art. 4. 
  1. Le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  a
partire dal periodo di imposta in corso alla data della  sua  entrata
in vigore. 
  2. Per il periodo di imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto trovano  in  ogni  caso  applicazione  le
disposizioni di cui al comma  4  dell'articolo  1.  Per  il  medesimo
periodo di imposta l'importo dovuto ai  sensi  del  presente  decreto
puo' essere imputato alle riserve preesistenti e il patrimonio  netto
su cui va  calcolata  l'imposta  e'  assunto  al  lordo  dell'imposta
stessa.