Art. 2.
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente
della  Repubblica  18  maggio  1982,  n.  489,  e'  sostituita  dalla
seguente:
   " b) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'art.  5;  tuttavia
l'aggiunta  di  zuccheri, di cui all'art. 5; primo comma, lettera c),
punto 2, e' consentita  solo  per  i  succhi  di  frutta  concentrati
preconfezionati  destinati  al  consumatore  finale, con le quantita'
massime prescritte dallo stesso articolo ed a condizione  che  se  ne
faccia menzione nella denominazione di vendita".
 
            Nota all'art. 2:
             -  Il  testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 489/1982,
          come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
             "Art. 6. - Per la  preparazione  dei  succhi  di  frutta
          concentrati sono consentiti:
               a)  la  mescolanza  di  succhi di frutta di una o piu'
          specie;
              b) i trattamenti ed i procedimenti di cui  all'art.  5;
          tuttavia  l'aggiunta  di zuccheri, di cui all'art. 5, primo
          comma, lettera c), punto 2, e' consentita solo per i succhi
          di frutta concentrati preconfezionati destinati al  consumo
          finale,  con  le  quantita' massime prescritte dallo stesso
          articolo ed a condizione che se ne  faccia  menzione  nella
          denominazione di vendita;
               c)  la  restituzione  degli  aromi  mediante  sostanze
          aromatizzanti recuperata all'atto della concentrazione  del
          succo  di frutta di base o di succhi di frutta della stessa
          specie. Tale aggiunta  e'  obbligatoria  per  i  succhi  di
          frutta concentrati destinati al consumo diretto".