Art. 2. 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e' sostituita dalla seguente: " b) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'art. 5; tuttavia l'aggiunta di zuccheri, di cui all'art. 5; primo comma, lettera c), punto 2, e' consentita solo per i succhi di frutta concentrati preconfezionati destinati al consumatore finale, con le quantita' massime prescritte dallo stesso articolo ed a condizione che se ne faccia menzione nella denominazione di vendita".
Nota all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 489/1982, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 6. - Per la preparazione dei succhi di frutta concentrati sono consentiti: a) la mescolanza di succhi di frutta di una o piu' specie; b) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'art. 5; tuttavia l'aggiunta di zuccheri, di cui all'art. 5, primo comma, lettera c), punto 2, e' consentita solo per i succhi di frutta concentrati preconfezionati destinati al consumo finale, con le quantita' massime prescritte dallo stesso articolo ed a condizione che se ne faccia menzione nella denominazione di vendita; c) la restituzione degli aromi mediante sostanze aromatizzanti recuperata all'atto della concentrazione del succo di frutta di base o di succhi di frutta della stessa specie. Tale aggiunta e' obbligatoria per i succhi di frutta concentrati destinati al consumo diretto".