Art. 6.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  un  mese  dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. I prodotti non conformi alle disposizioni del  presente  decreto
possono essere venduti fino al loro completo smaltimento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 7 maggio 1992
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO
Il Ministro della sanita'
                             DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1992
  Registro n. 14 Industria, foglio n. 132