Art. 3. 
  1. Ai fini della sua realizzazione, il programma puo' prevedere che
tra le societa' controllate di cui all'articolo 2,  comma  1,  e  tra
queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento
di beni, di rami di azienda, di  aziende  e  partecipazioni,  nonche'
operazioni di fusione e di scissione. Nel programma  potra'  altresi'
prevedersi  la  costituzione  di  societa'  di  capitali   per   atto
unilaterale, secondo  il  procedimento  di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 20 novembre  1990,  n.  356.  I  termini  per  il
deposito di atti e per le opposizioni di cui  agli  articoli  2503  e
2503- bis del codice civile in sede di operazioni  di  fusione  e  di
scissione, previsti dal  codice  civile,  sono  ridotti  alla  meta'.
Qualora si tratti di societa' di cui e' unico azionista l'EFIM o  una
societa' controllata ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  non  si
applicano le norme relative all'opposizione dei creditori. 
  2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve  prevedere  in
dettaglio le  singole  operazioni,  la  loro  sequenza,  i  tempi  di
attuazione, il risultato che si  intende  conseguire  e  le  relative
motivazioni. Esso puo' altresi' prevedere lo  schema  di  massima  di
operazioni in specifici settori ed il loro  risultato,  rinviando  ad
una data determinata la presentazione di progetti esecutivi. 
  3. Il  tribunale  competente  per  la  nomina  degli  esperti,  per
l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione
e di scissione e' quello del luogo  in  cui  ha  sede  legale  l'ente
soppresso.