Art. 3. 1. Ai fini della sua realizzazione, il programma puo' prevedere che tra le societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 1, e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni, nonche' operazioni di fusione e di scissione. Nel programma potra' altresi' prevedersi la costituzione di societa' di capitali per atto unilaterale, secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503- bis del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla meta'. Qualora si tratti di societa' di cui e' unico azionista l'EFIM o una societa' controllata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori. 2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso puo' altresi' prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi. 3. Il tribunale competente per la nomina degli esperti, per l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione e di scissione e' quello del luogo in cui ha sede legale l'ente soppresso.