Art. 5. 1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalita' indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento: a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate; b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 1, assunti nel periodo in cui le azioni delle societa' stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione. 2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalita' determinate con decreti del Ministro del tesoro, puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le societa' interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3 contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento delle predette operazioni. 3. Ai fini di cui al comma 1 e per far fronte alle piu' urgenti necessita', la Cassa depositi e prestiti, salve le successive previsioni di legge, e' autorizzata alla emissione di obbligazioni fino alla concorrenza di lire 4.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma e di quelle ulteriormente determinate da successive disposizioni di legge, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro. 4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di novanta giorni da quello fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina, non oltre sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalita' per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonche' le modalita' di pagamento anche in modo differenziato secondo le categorie di creditori. 5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi e delle somme anticipate, secondo le modalita' da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di tempo. 6. I titoli e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta. 7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: "Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro".