Art. 5. 
  1. Nell'ambito delle  previsioni  di  cui  al  comma  3  e  con  le
modalita' indicate nei  commi  4  e  6,  il  commissario  liquidatore
provvede al pagamento: 
    a) dei debiti  dell'ente  soppresso,  compresi  quelli  derivanti
dalle garanzie da esso rilasciate; 
    b)  dei  debiti,  compresi  quelli   derivanti   dalle   garanzie
rilasciate, delle societa' controllate di cui all'articolo  2,  comma
1, assunti nel periodo in cui le azioni delle  societa'  stesse  sono
appartenute  per  intero,  direttamente  o  indirettamente,  all'ente
soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2,  comma  2,  ne
venga prevista la liquidazione. 
  2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e  al  fine  di
agevolare  il  compimento  delle  operazioni  del  programma  di  cui
all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3,  comma
2, il Tesoro dello Stato,  nei  limiti  consentiti  dalla  disciplina
comunitaria e con modalita' determinate con decreti del Ministro  del
tesoro, puo' garantire in tutto o in parte i debiti che  le  societa'
interessate dalle operazioni di cui all'articolo  3  contraggono  con
istituzioni  creditizie   per   il   finanziamento   delle   predette
operazioni. 
  3. Ai fini di cui al comma 1 e per far  fronte  alle  piu'  urgenti
necessita',  la  Cassa  depositi  e  prestiti,  salve  le  successive
previsioni di legge, e' autorizzata alla  emissione  di  obbligazioni
fino alla concorrenza  di  lire  4.000  miliardi.  Nell'ambito  della
predetta somma e di quelle ulteriormente  determinate  da  successive
disposizioni di legge, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad
effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo  complessivi
stabiliti con decreti del  Ministro  del  tesoro.  Le  condizioni  di
scadenza e di tasso di interesse sono  determinate  con  decreti  del
Ministro del tesoro. 
  4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1  e  quelle  di  cui
all'articolo 6, comma 4, sono presentate al  commissario  liquidatore
da coloro che hanno diritti da far valere entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Su proposta del
commissario liquidatore, da presentare entro il  termine  di  novanta
giorni da quello fissato  per  la  presentazione  delle  domande,  il
Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di  quelli
non ammessi, dando comunicazione  agli  interessati  delle  decisioni
adottate, a mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  da
inviarsi dal commissario liquidatore.  Questi  determina,  non  oltre
sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande  degli
interessati, le modalita' per  l'accertamento  dei  crediti,  per  la
rinunzia ad eventuali garanzie  ed  azioni  giudiziarie,  nonche'  le
modalita'  di  pagamento  anche  in  modo  differenziato  secondo  le
categorie di creditori. 
  5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e  per  un
massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei
titoli emessi e delle  somme  anticipate,  secondo  le  modalita'  da
stabilirsi con propri  decreti.  Gli  interessi  di  preammortamento,
calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi o
delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati  con  valuta
coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono  corrisposti  con  le
stesse modalita', anche di tasso e di tempo. 
  6. I titoli e le somme anticipate  possono  essere  in  lire  o  in
valuta. 
  7. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992, all'uopo  utilizzando  la  proiezione  per  l'anno  1994
dell'accantonamento:  "Ulteriore  riduzione  aggiuntiva  degli  oneri
impropri gravanti sul costo del lavoro".