Art. 3. 
 Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
   1. All'articolo 14 della  legge  31  dicembre  1991,  n.  416,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "3-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  a  provvedere,  con
propri decreti, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa,
al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato  per  le  foreste
demaniali, in relazione alle entrate  acquisite  per  l'attivita'  di
competenza dell'Azienda  stessa,  di  cui  all'accordo  di  programma
previsto dall'articolo 4 della legge 28 agosto 1989,  n.  305,  sulla
programmazione triennale per la tutela dell'ambiente". 
 
          Nota all'art. 3:
             -Il testo dell'art. 14 della legge  n.  416/1991,  quale
          risulta  a seguito delle modifiche apportate dalla presente
          legge, e' il seguente:
             "Art.   14   (Stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'agricoltura  e delle foreste e disposizioni relative).
          - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle  spese
          del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno
          finanziario 1992,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di
          previsione (tabella n. 13).
             2.  E'  approvato,  in termini di competenza e cassa, il
          bilancio della gestione dell'ex Azienda  di  Stato  per  le
          foreste  demaniali,  per  l'anno  finanziario 1992, annesso
          allo stato di previsione del Ministero  dell'agricoltura  e
          delle  foreste,  ai  termini  dell'art.  10  della  legge 5
          gennaio 1933, n. 3 (appendice n. 1). Ai fini della gestione
          predetta  restano  confermate  le  norme   dello   statuto-
          regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 19933, n.
          1577.
             3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con  propri  decreti,  nell'anno   finanziario   1992,   le
          eventuali  variazioni, in termini di competenza e di cassa,
          al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per  le
          foreste  demaniali comunque connesse con l'attuazione delle
          norme di cui all'art. 11 della legge  16  maggio  1970,  n.
          281,  e  successive modificaziomi, nonche' con l'attuazione
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 22  luglio
          1975, n. 382.
             3-bis.   Il   Ministro   del  tesoro  e'  autorizzato  a
          provvedere, con propri decreti, alle variazioni, in termini
          di competenza  e  di  cassa,  al  bilancio  della  gestione
          dell'ex  Azienda  di  Stato  per  le  foreste demaniali, in
          relazione  alle  entrate  acquisite  per   l'attivita'   di
          competenza  dell'Azienda  stessa,  di  cui  all'accordo  di
          programma previsto dall'art. 4 della legge 28 agosto  1989,
          n.  305,  sulla  programmazione  triennale  per  la  tutela
          dell'ambiente".