Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 1. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 1991, n. 416, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, in relazione alle entrate acquisite per l'attivita' di competenza dell'Azienda stessa, di cui all'accordo di programma previsto dall'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, sulla programmazione triennale per la tutela dell'ambiente".
Nota all'art. 3: -Il testo dell'art. 14 della legge n. 416/1991, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 14 (Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (tabella n. 13). 2. E' approvato, in termini di competenza e cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 3 (appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto- regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 19933, n. 1577. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1992, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificaziomi, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. 3-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, in relazione alle entrate acquisite per l'attivita' di competenza dell'Azienda stessa, di cui all'accordo di programma previsto dall'art. 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, sulla programmazione triennale per la tutela dell'ambiente".