Art. 5. 
      Stato di previsione del Ministero della marina mercantile 
   1. All'articolo 18 della legge 31  dicembre  1991,  n.  416,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "2-bis. Per il Corpo delle capitanerie  di  porto,  i  capitoli  a
favore dei quali possono  effettuarsi  i  prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione di cui agli articoli 20  e  44  del  testo  unico  delle
disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la
contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti  militari,  approvato
con  regio  decreto  2  febbraio  1928,  n.  263,  sono,  per  l'anno
finanziario 1992, quelli descritti nell'elenco annesso  alla  tabella
n. 17 - stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 
   2-ter. Per l'attuazione della legge  10  febbraio  1992,  n.  165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 
41, recante il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca marittima, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, nello stato di  previsione  del  Ministero  della
marina  mercantile  per  l'anno  finanziario  1992,   le   variazioni
compensative di bilancio,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,
occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi per gli  anni
1992-1993, tra i vari settori di intervento, di cui  al  terzo  piano
nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura". 
 
          Nota all'art. 5:
             -Il testo dell'art. 18 della legge  n.  416/1991,  quale
          risulta  a seguito delle modifiche apportate dalla presente
          legge, e' il seguente:
             "Art. 18  (Stato  di  previsione  del  Ministero  marina
          mercantile  e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati
          l'impegno e il pagamento delle spese  del  Ministero  della
          marina   mercantile,   per   l'anno  finanziario  1992,  in
          conformita' dell'annesso stato di  previsione  (tabella  n.
          17).
             2. Ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n.
          255,  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le variazioni compensative di  bilancio
          dallo  stato  di previsione del Ministero della difesa allo
          stato di previsione del Ministero della marina  mercantile,
          nonche'  a  ripartire  fra i capitoli interessati, anche di
          nuova istituzione, dello stato di previsione del  Ministero
          della  marina  mercantile  gli  stanziamenti  iscritti  per
          competenza e cassa al capitolo 2250 del medesimo  stato  di
          previsione per l'anno finanziario 1992.
             2-bis.  Per  il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto, i
          capitoli  a  favore  dei  quali   possono   effettuarsi   i
          prelevamenti  dal fondo a disposizione di cui agli articoli
          20 e 44 del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti  l'amministrazione e la contabilita' dei corpi,
          istituti  e  stabilimenti  militari,  approvato  con  regio
          decreto  2  febbraio  1928,  n.    263,  sono,  per  l'anno
          finanziario 1992, quelli descritti nell'elenco annesso alla
          tabella n. 17 - stato di  previsione  del  Ministero  della
          marina mercantile.
             2-ter. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n.
          165,  concernente  modifiche  ed integrazioni alla legge 17
          febbraio  1982,  n.     41,  recante  il   piano   per   la
          realizzazione  e  lo  sviluppo  della  pesca  marittima. Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, nello stato  di  previsione  del  Ministero  della
          marina   mercantile   per   l'anno   finanziario  1992,  le
          variazioni  compensative  di  bilancio,   in   termini   di
          competenza  e  cassa,  occorrenti  per  la  modifica  della
          ripartizione dei fondi per gli anni 1992-1993, tra  i  vari
          settori  di  intervento,  di  cui  al terzo piano nazionale
          della pesca marittima e dell'acquacoltura".