Art. 5. Stato di previsione del Ministero della marina mercantile 1. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 1991, n. 416, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono, per l'anno finanziario 1992, quelli descritti nell'elenco annesso alla tabella n. 17 - stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 2-ter. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1992, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi per gli anni 1992-1993, tra i vari settori di intervento, di cui al terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura".
Nota all'art. 5: -Il testo dell'art. 18 della legge n. 416/1991, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 18 (Stato di previsione del Ministero marina mercantile e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (tabella n. 17). 2. Ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio dallo stato di previsione del Ministero della difesa allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile, nonche' a ripartire fra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile gli stanziamenti iscritti per competenza e cassa al capitolo 2250 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1992. 2-bis. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono, per l'anno finanziario 1992, quelli descritti nell'elenco annesso alla tabella n. 17 - stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 2-ter. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1992, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi per gli anni 1992-1993, tra i vari settori di intervento, di cui al terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura".