IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, ed, in particolare, l'art.
2;
  Visto il proprio decreto n. 411 del 22 luglio 1987;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto  di  dover  elevare  a  m 1,61 il limite minimo di statura
necessario per l'accesso ai ruoli  del  personale  della  Polizia  di
Stato  che  espleta  funzioni  di polizia e per l'ammissione al corso
quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia;
  Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia  di
Stato piu' rappresentative sul piano nazionale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 giugno 1992;
  Ritenuto  di  non  poter  condividere  il  parere  espresso   dalla
Commissione  nazionale per la parita' tra uomo e donna con nota n. 23
del 17 febbraio 1992, in quanto il limite stabilito in m 1,61  appare
indispensabile  per  assicurare  il  miglior espletamento dei servizi
istituzionali da parte  del  personale  femminile  della  Polizia  di
Stato,  che,  direttamente  impegnato  nell'azione  di  contrasto  al
crimine comune e  organizzato  e,  piu'  in  generale,  nella  difesa
dell'ordine  pubblico, nella sua accezione piu' ampia, puo' venirsi a
trovare nell'inderogabile necessita' di impiegare poteri  coercitivi,
che  presuppongono per loro stessa natura il possesso di doti fisiche
particolarmente elevate;
  Sentito il Ministro dell'interno;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 3 (Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco).  -  1. Per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia  e  per
l'ammissione  al  corso  quadriennale  presso l'Istituto superiore di
Polizia di Stato, e' richiesta una statura non inferiore  a  m.  1,65
per gli uomini e a m 1,61 per le donne".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i
          limiti  d'altezza  per  la   partecipazione   ai   concorsi
          pubblici) e' cosi' formulato:
             "Art.  2.  -  1. Entro i successivi novanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con
          proprio  decreto,  sentiti  i  Ministri   interessati,   le
          organizzazioni   sindacali   piu'   rappresentative   e  la
          Commissione nazionale per la  realizzazione  della  parita'
          tra  uomo  e  donna  istituita  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, le mansioni e  qualifiche  speciali
          per  le quali e' necessario definire un limite di altezza e
          la misura di detto limite.
             2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi
          gia' banditi alla data di entrata in vigore della  presente
          legge".
             -  Per  l'argomento del D.P.C.M. n. 411/1987 si veda nel
          titolo al decreto qui pubblicato.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 3 del D.P.C.M.  n.  411/1987,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  3  (Ministero  dell'interno:  Polizia  di Stato e
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1.  Per  l'accesso
          ai  ruoli  del personale della Polizia di Stato che espleta
          funzioni  di  polizia   e   per   l'ammissione   al   corso
          quadriennale  presso  l'Istituto  superiore  di  Polizia di
          Stato, e' richiesta una statura non inferiore a m 1,65  per
          gli uomini e a m 1,61 per le donne.
             2. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo
          permanente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco e'
          richiesta  una  statura  non  inferiore  a  m  1,65  e  non
          superiore a m 1,80".