Art. 3.
  1. L'articolo 17, comma 4, della legge 2 gennaio  1991,  n.  1,  si
interpreta nel senso che le societa' fiduciarie iscritte alla sezione
speciale dell'albo prevista dal comma 2 del medesimo articolo possono
esercitare  soltanto  l'attivita'  di  cui  al  comma  1 dello stesso
articolo.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 novembre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI