Art. 3. 1. L'articolo 17, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che le societa' fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 del medesimo articolo possono esercitare soltanto l'attivita' di cui al comma 1 dello stesso articolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 novembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI