Art. 10
   (Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
            relativamente all'area detenuti, internati e
                 misure alternative alla detenzione)
1. Sono attribuite all'area detenuti, internati e misure  alternative
alla  detenzione  dei  provveditorati  regionali dell'Amministrazione
penitenziaria le seguenti materie:
    a)  attivita'  di  impulso  e  di  verifica  dell'attuazione  dei
programmi,  indirizzi  e  direttive  del Dipartimento, da parte degli
istituti e servizi;
    b) attivita'  di  progrettazione  e  programmazione,  nonche'  di
raccordo  delle  iniziative  ed  esperienze nel campo del trattamento
intramurale e delle misure alternative  alla  detenzione,  anche  con
l'apporto di un gruppo consultivo interprofessionale;
    o)  proposte  e  pareri  per  la  costituzione,  trasformazione e
soppressione degli istituti penitenziari e delle sezioni e delle sedi
di servizio dei centri di servizio sociale;
    d) istruttoria relativa alla nomina degli  assistenti  volontari,
di cui all'articolo 78 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
    e)   coordinamento   delle   attivita'   scolastiche,  culturali,
ricreative e sportive  organizzate  dalle  direzioni  degli  istituti
penitenziari per i detenuti e gli internati;
    f) coordinamento delle attivita' e delle risorse per i detenuti e
gli internati in materia di lavoro e di addestramento professionale;
    g)  coordinamento  dei  piani  per  la sicurezza degli istituti e
servizi penitenziari.
 
          Nota all'art. 10, comma 1, lettera d):
             - Il testo vigente dell'art. 78 della legge n.  354/1975
          e' il seguente:
             "Art.  78 (Assistenti volontari). - 1. L'Amministrazione
          penitenziaria  puo',  su   proposta   del   magistrato   di
          sorveglianza,  autorizzare  persone idonee all'assistenza e
          all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo
          scopo di partecipare all'opera rivolta al  sostegno  morale
          dei  detenuti  e degli internati, e al futuro reinserimento
          nella vita sociale.
             2. Gli  assistenti  volontari  possono  cooperare  nelle
          attivita'  culturali  e  ricreative  dell'istituto sotto la
          guida del direttore, il  quale  ne  coordina  l'azione  con
          quella di tutto il personale addetto al trattamento.
             3.  L'attivita'  prevista  nei commi precedenti non puo'
          essere retribuita.
             4. Gli  assistenti  volontari  possono  collaborare  coi
          centri  di servizio sociale per l'affidamento in prova, per
          il regime di semiliberta' e per l'assistenza ai  dimessi  e
          alle loro famiglie".