Art. 10 (Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione relativamente all'area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione) 1. Sono attribuite all'area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie: a) attivita' di impulso e di verifica dell'attuazione dei programmi, indirizzi e direttive del Dipartimento, da parte degli istituti e servizi; b) attivita' di progrettazione e programmazione, nonche' di raccordo delle iniziative ed esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione, anche con l'apporto di un gruppo consultivo interprofessionale; o) proposte e pareri per la costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti penitenziari e delle sezioni e delle sedi di servizio dei centri di servizio sociale; d) istruttoria relativa alla nomina degli assistenti volontari, di cui all'articolo 78 della legge 26 luglio 1975, n. 354; e) coordinamento delle attivita' scolastiche, culturali, ricreative e sportive organizzate dalle direzioni degli istituti penitenziari per i detenuti e gli internati; f) coordinamento delle attivita' e delle risorse per i detenuti e gli internati in materia di lavoro e di addestramento professionale; g) coordinamento dei piani per la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari.
Nota all'art. 10, comma 1, lettera d): - Il testo vigente dell'art. 78 della legge n. 354/1975 e' il seguente: "Art. 78 (Assistenti volontari). - 1. L'Amministrazione penitenziaria puo', su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. 2. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attivita' culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento. 3. L'attivita' prevista nei commi precedenti non puo' essere retribuita. 4. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semiliberta' e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie".