Art. 3
                     (Disposizioni finanziarie)
1. Il provveditore regionale, entro il termine  fissato  per  ciascun
anno   dal   Dipartimento,   trasmette   allo   stesso  un  piano  di
ripartizione, per l'esercizio  finanziario  successivo,  delle  spese
concernenti:
    a)  l'esercizio dei poteri attribuiti dal presente decreto per il
funzionamento del provveditorato;
    b)  il  funzionamento  degli  istituti  e  servizi   penitenziari
compresi nella circoscrizione.
    2.  All'inizio  dell'esercizio finanziario, il Direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, con proprio  decreto,  ripartisce
tra i provveditori almeno il 50% dei fondi stanziati in bilancio.
3.  Con  lo  stesso  decreto sono autorizzate le spese indicate nella
lettera a) del comma 1.
4.  La  rimanente  parte  dei  detti  fondi  stanziati  in  bilancio,
eccettuata  quella  necessaria  per  le  spese  alle  quali  provvede
direttamente il Dipartimento dell'Amministrazione  penitenziaria,  e'
ripartita nel corso dell'esercizio finanziario con successivi decreti
fra  i provveditorati, anche in relazione a particolari esigenze, che
non possono essere soddisfatte con i fondi di precedenza assegnati.
5. I fondi di cui ai commi 2, 3  e  4  sono  ripartiti,  a  cura  del
provveditore,  ordinatore  primario di spesa, ai sensi della legge 17
agosto 1960, n. 908, tra gli istituti e servizi della  circoscrizione
a  mezzo  di  aperture  di  credito.  Tale  ripartizione  costituisce
autorizzazione per la  esecuzione  dei  programmi  finanziati  con  i
suddetti fondi.
6. Presso ogni provveditorato, per le spese in economia necessarie al
suo funzionamento, e' istituito un servizio economato cui e' preposto
un funzionario delegato.
7. I direttori degli istituti e servizi dipendenti devono trasmettere
ogni  sei  mesi  al  provveditore  l'elenco delle spese sostenute nel
semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.
 
          Nota all'art. 3, comma 5:
             - La legge n. 908/1960 (Estensione alle  amministrazioni
          periferiche  dello  Stato  della possibilita' di utilizzare
          talune    forme     di     pagamenti     gia'     esclusive
          dell'amministrazione  centrale)  e'  stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 212 del 31 agosto 1960.