Art. 5 (Personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria) 1. A ciascun provveditorato regionale e' assegnato un primo dirigente dell'Amministrazione penitenziaria con funzioni vicarie, il quale coadiuva il provveditore regionale nel coordinamento dei settori operativi del provveditorato regionale e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto. 2. Presso ciascun provveditorato regionale e' nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile. 3. A ciascuna delle aree del provveditorato regionale e' preposto un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria, appartenente almeno alla VIII qualifica funzionale, con professionalita' adeguata allo svolgimento delle attivita' relative all'area. 4. Ad ogni provveditorato sono altresi' assegnati uno o piu' funzionari di cui all'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia e' stabilito il contingente di personale dei vari profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria da destinare a ciascun provveditorato regionale, in relazione alle sue esigenze funzionali.
Nota all'art. 5, comma 4: - Si trascrive il testo dell'art. 35 della legge n. 395/1990: "Art. 35 (Edilizia penitenziaria. Personale e relative attribuzioni). -1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e' sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988, sono aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata alla presente legge. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti funzioni: a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione; b) effettuazione di studi e di progetti-tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia; c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresi' la facolta', in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le rela- tive analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie. 4. Nella prima attuazone della presente legge, alla copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella G allegata alla presente legge si provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso".