Art. 5
               (Personale dei provveditorati regionali
                 dell'Amministrazione penitenziaria)
1. A ciascun provveditorato regionale e' assegnato un primo dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria con  funzioni  vicarie,  il  quale
coadiuva  il  provveditore  regionale  nel  coordinamento dei settori
operativi del provveditorato regionale e lo sostituisce  in  caso  di
assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto.
2. Presso ciascun provveditorato regionale e' nominato un funzionario
delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.
3.  A ciascuna delle aree del provveditorato regionale e' preposto un
funzionario dell'Amministrazione penitenziaria,  appartenente  almeno
alla  VIII  qualifica  funzionale, con professionalita' adeguata allo
svolgimento delle attivita' relative all'area.
4.  Ad  ogni  provveditorato  sono  altresi'  assegnati  uno  o  piu'
funzionari  di  cui  all'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n.
395.
5. Con decreto del Ministro di grazia e  giustizia  e'  stabilito  il
contingente    di    personale   dei   vari   profili   professionali
dell'Amministrazione   penitenziaria   da   destinare    a    ciascun
provveditorato regionale, in relazione alle sue esigenze funzionali.
 
          Nota all'art. 5, comma 4:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 35 della legge n.
          395/1990:
             "Art. 35 (Edilizia penitenziaria. Personale  e  relative
          attribuzioni). -1. Per far fronte alle esigenze di edilizia
          penitenziaria,  il quadro C del ruolo dei dirigenti tecnici
          degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella
          IV annessa al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno   1972,  n.  748,  e  successive  modificazioni,  e'
          sostituito dal quadro C riportato nella tabella F  allegata
          alla   presente   legge.  Alle  dotazioni  organiche,  alle
          qualifiche  funzionali  ed  ai  profili  professionali  del
          personale   del   Ministero   di   grazia   e  giustizia  -
          Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla
          tabella A allegata al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri  del  14  settembre  1988,  sono  aggiunte le
          dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i  profili
          professionali  di cui alla tabella G allegata alla presente
          legge.
             2. Il personale di cui al  comma  1  svolge,  presso  il
          Dipartimento  dell'Amministrazione penitenziaria e presso i
          provveditorati        regionali        dell'Amministrazione
          penitenziaria, le seguenti funzioni:
               a)  effettuazione  di  studi  e ricerche in materia di
          edilizia penitenziaria, anche con eventuale  collaborazione
          di esperti esterni alla pubblica amministrazione;
               b)  effettuazione  di  studi  e  di progetti-tipo e di
          normativa costruttiva  sotto  lo  specifico  profilo  della
          tecnica  penitenziaria  ai  fini  della progettazione delle
          opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con  decreto
          del Ministro di grazia e giustizia;
               c)  effettuazione,  in  casi di urgenza, di progetti e
          perizie   per   la    ristrutturazione    degli    immobili
          dell'Amministrazione penitenziaria.
             3.  Il  Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,
          attraverso i propri uffici, anche ai fini  della  eventuale
          prospettazione  di  indicazioni e proposte al Ministero dei
          lavori pubblici, esercita altresi'  la  facolta',  in  ogni
          tempo,   di   accedere   ai   cantieri,   di  esaminare  la
          documentazione relativa  ai  progetti  e  ai  lavori  e  di
          estrarne  copia,  di prelevare campioni e disporne le rela-
          tive analisi,  di  richiedere  informazioni  e  chiarimenti
          anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese
          appaltatrici o concessionarie.
             4.  Nella  prima  attuazone  della  presente legge, alla
          copertura delle dotazioni organiche di cui alla  tabella  G
          allegata  alla presente legge si provvede mediante concorsi
          interni  riservati  al  personale,   civile   e   militare,
          dell'Amministrazione   penitenziaria   che,  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, svolge le  mansioni
          ascrivibili  al profilo professionale previsto dal relativo
          bando di concorso".