Art. 6 
(Attribuzioni  dei  provveditorati   regionali   dell'Amministrazione
penitenziaria in materia di rapporti con gli enti locali, le  regioni
                 ed il servizio sanitario nazionale) 
1. Sono affidate  ai  provveditorati  regionali  dell'Amministrazione
penitenziaria le seguenti attribuzioni in materia di rapporti con gli
enti locali, con le regioni e con il servizio sanitario nazionale: 
    a) pianificazione ed attuazione di  programmi  di  intervento  in
materia di sanita', di formazione  professionale,  di  avviamento  al
lavoro, di attivita' scolastiche, culturali,  ricreative  e  sportive
per i detenuti e gli internati,  nonche'  in  materia  di  formazione
professionale e di avviamento al lavoro  dei  soggetti  sottoposti  a
misure privative e limitative della liberta'; 
    b) stipula di convenzioni e di protocolli d'intesa per le materie
indicate  nella  lettera   a),   con   particolare   riferimento   ai
tossicodipendenti  ed  agli  alcooldipendenti  sottoposti  a   misure
privative  e  limitative  della  liberta',  eccettuati  gli  atti  di
rilevanza nazionale; 
    c) pianificazione  ed  attuazione  di  programmi  di  intervento,
d'intesa con gli organi periferici del Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale, per concrete iniziative in materia di lavoro  per
i sottoposti a misure privative e limitative della liberta'.