Art. 6 (Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria in materia di rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale) 1. Sono affidate ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti attribuzioni in materia di rapporti con gli enti locali, con le regioni e con il servizio sanitario nazionale: a) pianificazione ed attuazione di programmi di intervento in materia di sanita', di formazione professionale, di avviamento al lavoro, di attivita' scolastiche, culturali, ricreative e sportive per i detenuti e gli internati, nonche' in materia di formazione professionale e di avviamento al lavoro dei soggetti sottoposti a misure privative e limitative della liberta'; b) stipula di convenzioni e di protocolli d'intesa per le materie indicate nella lettera a), con particolare riferimento ai tossicodipendenti ed agli alcooldipendenti sottoposti a misure privative e limitative della liberta', eccettuati gli atti di rilevanza nazionale; c) pianificazione ed attuazione di programmi di intervento, d'intesa con gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per concrete iniziative in materia di lavoro per i sottoposti a misure privative e limitative della liberta'.