Art. 8. (Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria relativamente all'area personale) 1. Sono attribuite all'area personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie: a) individuazione delle esigenze quantitative e qualitative del personale occorrente per il funzionamento degli istituti e servizi; b) rapporto informativo e giudizio complessivo per i direttore degli istituti e servizi penitenziari e per gli impiegati in servizio presso il provveditorato, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni; c) coordinamento di piani per la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari del personale; d) procedimenti disciplinari; e) missioni temporanee nell'ambito della circoscrizione; f) programma delle missioni; g) incarichi di reggenza e altri incarichi a tempo determinato; h) congedi ordinari ai direttori degli istituti e servizi, congedi straordinari superiori a 30 giorni, aspettative al personale degli istituti e servizi penitenziari; i) proposte di concessione di onorificenze e relativa istruttoria; l) proposte e pareri per missioni all'estero; m) commissione circoscrizionale costituita con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per l'accertamento dell'idoneita' e la valutazione dei titoli preferenziali ai fini dell'iscrizione dei professionisti esperti, di cui al quarto comma dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nell'elenco previsto dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni; n) tenuta degli elenchi degli esperti e coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito degli istituti e servizi; o) istruttoria relativa alla nomina del personale aggregato e incaricato; p) coordinamento e verifica delle attivita' amministrative riguardanti il personale sanitario, il conferimento di incarichi per prestazioni sanitarie specialistiche e paramediche, ed il servizio integrativo di assistenza sanitaria e paramedica; q) costituzione, con decreto del provveditore, del consiglio regionale di disciplina del personale del Corpo di polizia penitenziaria; r) istruttoria relativa alla assegnazione degli alloggi demaniali; s) sicurezza del personale.
Note all'art. 8, comma 1, lettera m): - Il testo vigente del quarto comma della legge n. 354/1975 e' il seguente: "Art. 80 (Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena). (Omissis). 4. Per lo svolgimento delle attivita' di oservazione e di trattamento, l'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate". - Il testo vigente dell'art. 120 del D.P.R. n. 431/1976 e' il seguente: "Art. 120 (Nomina degli esperti per le attivita' di osservazione e di trattamento). - 1. Il Ministero compila, per ogni distretto di corte di appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, ai sensi del quarto comma dell'art. 80 della legge. 2. Nell'elenco sono iscritti professionisti, che siano di condotta incensurata e di eta' non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attivita' nello specifico settore penitenziario. L'idoneita' e' accertata dal Ministero attraverso un colloquio di valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il Ministero puo' avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline prevedute dal quarto comma dell'art. 80 della legge. 3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma precedente i singoli incarichi, su autorizzazione del Ministero".