Art. 8.
   (Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
           penitenziaria relativamente all'area personale)
  1. Sono attribuite all'area personale dei provveditorati  regionali
dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:
    a)  individuazione  delle esigenze quantitative e qualitative del
personale occorrente per il funzionamento degli istituti e servizi;
    b) rapporto informativo e giudizio complessivo  per  i  direttore
degli istituti e servizi penitenziari e per gli impiegati in servizio
presso   il   provveditorato,   nei   casi   previsti  dalle  vigenti
disposizioni;
    c) coordinamento di piani  per  la  sicurezza  degli  istituti  e
servizi penitenziari del personale;
    d) procedimenti disciplinari;
    e) missioni temporanee nell'ambito della circoscrizione;
    f) programma delle missioni;
    g) incarichi di reggenza e altri incarichi a tempo determinato;
    h)  congedi  ordinari  ai  direttori  degli  istituti  e servizi,
congedi straordinari superiori a 30 giorni, aspettative al  personale
degli istituti e servizi penitenziari;
    i)   proposte   di   concessione   di   onorificenze  e  relativa
istruttoria;
    l) proposte e pareri per missioni all'estero;
    m)  commissione  circoscrizionale  costituita  con  decreto   del
Direttore     generale    del    Dipartimento    dell'Amministrazione
penitenziaria, per l'accertamento dell'idoneita' e la valutazione dei
titoli  preferenziali  ai  fini  dell'iscrizione  dei  professionisti
esperti,  di  cui  al  quarto  comma  dell'articolo 80 della legge 26
luglio 1975, n.  354,  nell'elenco  previsto  dall'articolo  120  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e
successive modificazioni;
    n) tenuta degli  elenchi  degli  esperti  e  coordinamento  degli
incarichi degli stessi nell'ambito degli istituti e servizi;
    o)  istruttoria  relativa  alla  nomina del personale aggregato e
incaricato;
    p)  coordinamento  e  verifica  delle  attivita'   amministrative
riguardanti  il personale sanitario, il conferimento di incarichi per
prestazioni sanitarie specialistiche e paramediche,  ed  il  servizio
integrativo di assistenza sanitaria e paramedica;
    q)  costituzione,  con  decreto  del  provveditore, del consiglio
regionale  di  disciplina  del  personale  del   Corpo   di   polizia
penitenziaria;
    r)   istruttoria   relativa   alla   assegnazione  degli  alloggi
demaniali;
    s) sicurezza del personale.
 
           Note all'art. 8, comma 1, lettera m):
             - Il testo vigente  del  quarto  comma  della  legge  n.
          354/1975 e' il seguente:
             "Art.  80 (Personale dell'Amministrazione degli istituti
          di prevenzione e di pena).
             (Omissis).
             4.  Per  lo svolgimento delle attivita' di oservazione e
          di  trattamento,   l'Amministrazione   penitenziaria   puo'
          avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio
          sociale,  pedagogia,  psichiatria  e  criminologia clinica,
          corrispondendo ad essi onorari proporzionati  alle  singole
          prestazioni effettuate".
             -  Il testo vigente dell'art. 120 del D.P.R. n. 431/1976
          e' il seguente:
             "Art. 120 (Nomina degli  esperti  per  le  attivita'  di
          osservazione  e di trattamento). - 1. Il Ministero compila,
          per ogni distretto di corte di  appello,  un  elenco  degli
          esperti  dei quali le direzioni degli istituti e dei centri
          di servizio sociale possono avvalersi  per  lo  svolgimento
          delle  attivita' di osservazione e di trattamento, ai sensi
          del quarto comma dell'art. 80 della legge.
             2. Nell'elenco sono iscritti professionisti,  che  siano
          di  condotta  incensurata e di eta' non inferiore agli anni
          venticinque.  Per  ottenere  l'iscrizione  nell'elenco  dei
          professionisti,  oltre  ad  essere  in  possesso del titolo
          professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere
          la loro attivita' nello  specifico  settore  penitenziario.
          L'idoneita'   e'  accertata  dal  Ministero  attraverso  un
          colloquio   di   valutazione   dei   titoli   preferenziali
          presentati  dall'aspirante.  A  tal fine, il Ministero puo'
          avvalersi del parere  di  consulenti  docenti  universitari
          nelle  discipline  prevedute  dal quarto comma dell'art. 80
          della legge.
             3. Le direzioni degli istituti e dei centri di  servizio
          sociale   conferiscono  agli  esperti  indicati  nel  comma
          precedente  i  singoli  incarichi,  su  autorizzazione  del
          Ministero".