Art. 5 (Permanenza negli incarichi presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) 1. La permanenza negli incarichi presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per dirigenti superiori, primi dirigenti e magistrati addetti agli uffici non puo' avere durata superiore a cinque anni. 2. Per esigenze di servizio, l'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria. 3. In sede di prima applicazione i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.