Art. 5
                (Permanenza negli incarichi presso il
          Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)
1.   La   permanenza   negli   incarichi   presso   il   Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria  per  dirigenti  superiori, primi
dirigenti e magistrati addetti agli  uffici  non  puo'  avere  durata
superiore a cinque anni.
2. Per esigenze di servizio, l'incarico puo' essere rinnovato per una
sola  volta,  su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione
penitenziaria.
3. In sede di prima applicazione i termini di cui  ai  commi  1  e  2
decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.