Art. 11 (Modalita' del concorso riservato) 1. L'ammissione al corso biennale di cui alla lettera h) comma 1 dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per la nomina a direttore penitenziario nel limite di un terzo dei posti disponibili del relativo ruolo, avviene attraverso un concorso per esami, consistente in una prova scritta di diritto penitenziario ed in un colloquio sulla stessa materia e su elementi di diritto amministrativo, riservato al personale di concetto dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla lettera g) del comma 1 del medesimo articolo 17. 2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, e' presieduta dal direttore dell'ufficio centrale del personale ed e' composta da un dirigente superiore dell'Amministrazione penitenziaria, da due docenti universitari dell'area giuridica penale o amministrativa, da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente, da individuarsi tra quelli addetti agli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente, in servizio presso un provveditorato regionale dell'Amministrazione o presso un istituto penitenziario o altro ufficio o servizio periferico dell'Amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 11, comma 1: - Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettere h) e g), si vedano le note alle premesse.