Art. 11
                 (Modalita' del concorso riservato)
   1.  L'ammissione  al corso biennale di cui alla lettera h) comma 1
dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per la  nomina
a   direttore   penitenziario  nel  limite  di  un  terzo  dei  posti
disponibili del relativo ruolo, avviene attraverso  un  concorso  per
esami,  consistente  in una prova scritta di diritto penitenziario ed
in un colloquio  sulla  stessa  materia  e  su  elementi  di  diritto
amministrativo,     riservato     al     personale     di    concetto
dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla lettera g) del comma 1
del medesimo articolo 17.
   2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del  Ministro
di  grazia  e  giustizia,  e'  presieduta  dal direttore dell'ufficio
centrale del personale ed  e'  composta  da  un  dirigente  superiore
dell'Amministrazione   penitenziaria,  da  due  docenti  universitari
dell'area  giuridica  penale  o  amministrativa,  da  un  funzionario
dell'Amministrazione  penitenziaria  con  qualifica  non  inferiore a
primo dirigente, da  individuarsi  tra  quelli  addetti  agli  uffici
centrali  del  Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, da un
funzionario  con  qualifica  non  inferiore  a  primo  dirigente,  in
servizio  presso  un  provveditorato regionale dell'Amministrazione o
presso  un  istituto  penitenziario  o  altro  ufficio   o   servizio
periferico dell'Amministrazione penitenziaria.
 
          Nota all'art. 11, comma 1:
             -  Per  il testo dell'art. 17, comma 1, lettere h) e g),
          si vedano le note alle premesse.