Art. 13
                      (Ordinamento degli studi)
   1.  Il  corso  biennale  si  svolge secondo programmi universitari
integrati da materie professionali e piani di  studio  approvati  dal
Consiglio  di  direzione  dell'istituto  e  stabiliti con decreto del
Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
di  concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.