Art. 13 (Ordinamento degli studi) 1. Il corso biennale si svolge secondo programmi universitari integrati da materie professionali e piani di studio approvati dal Consiglio di direzione dell'istituto e stabiliti con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.