Art. 14
                           (Esame finale)
   1.  Gli  allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano
di studi sono ammessi a sostenere l'esame finale.
   2. Le  modalita'  degli  esami  previsti  dal  piano  di  studi  e
dell'esame finale sono stabilite dal regolamento dell'istituto.
   3.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
di  concerto  con il Ministro di grazia e giustizia, ed e' presieduta
da uno dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle Universita'
statali di Roma o da un docente da loro delegato.
   4.  Della  commissione  esaminatrice  devono  altresi'  far  parte
docenti  di  materie professionali universitari previste dal piano di
studi.
   5. Gli allievi che abbiano superato l'esame finale  conseguono  la
qualifica di direttore di istituto penitenziario.