Art. 15 (Riconoscimento universitario) 1. A coloro che abbiano superato il corso biennale sono riconosciuti gli esami sostenuti nelle materie universitarie, previste nel piano di studi di cui all'articolo 12, ai fini del conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, psicologia ed equipollenti. 2. Gli interessati possono conseguire il diploma di laurea dopo aver superato gli esami integrativi indispensabili al completamento degli studi, conformemente ai piani di studio delle singole universita'.