Art. 15
                   (Riconoscimento universitario)
   1.   A   coloro  che  abbiano  superato  il  corso  biennale  sono
riconosciuti  gli  esami  sostenuti  nelle   materie   universitarie,
previste  nel  piano  di  studi  di  cui all'articolo 12, ai fini del
conseguimento  del  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza,  scienze
politiche,   economia   e   commercio,   sociologia,   psicologia  ed
equipollenti.
   2. Gli interessati possono conseguire il diploma  di  laurea  dopo
aver  superato  gli esami integrativi indispensabili al completamento
degli  studi,  conformemente  ai  piani  di  studio   delle   singole
universita'.