Art. 16
                       (Dimissioni dal corso)
   1. Sono dimessi dal corso gli allievi che:
   a) dichiarino di rinunciare al corso;
   b)  non  abbiano superato, al termine del primo anno, almeno meta'
degli esami delle materie universitarie e tutte quelle  professionali
previste dal piano di studi;
   c) non abbiano superato l'esame finale;
   d)  non  siano dichiarati idonei per il numero e la gravita' delle
sanzioni riportate.
   2. E' consentita la ripetizione di una sessione per una sola volta
nel biennio agli allievi che  siano  stati  assenti  dalle  attivita'
didattiche  della stessa sessione per piu' di trenta giorni, anche se
non consecutivi, o per piu' di 45 per infermita' comunque contratta.
   3. I provvedimenti di cui  ai  commi  1  e  2  sono  adottati  dal
Direttore  Generale  dell'Amministrazione  penitenziaria, su proposta
del Consiglio di direzione.