Art. 16 (Dimissioni dal corso) 1. Sono dimessi dal corso gli allievi che: a) dichiarino di rinunciare al corso; b) non abbiano superato, al termine del primo anno, almeno meta' degli esami delle materie universitarie e tutte quelle professionali previste dal piano di studi; c) non abbiano superato l'esame finale; d) non siano dichiarati idonei per il numero e la gravita' delle sanzioni riportate. 2. E' consentita la ripetizione di una sessione per una sola volta nel biennio agli allievi che siano stati assenti dalle attivita' didattiche della stessa sessione per piu' di trenta giorni, anche se non consecutivi, o per piu' di 45 per infermita' comunque contratta. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del Consiglio di direzione.