Art. 6
                      (Consiglio di direzione)
   1.  Il  Consiglio  di direzione e' organo di decisione delle linee
operative generali dell'Istituto e  provvede  alla  formulazione  dei
programmi  e  dei  metodi  di insegnamento e alla scelta dei docenti,
nonche' alla approvazione dei programmi relativi  alle  attivita'  di
cui  al  comma  2  dell'articolo  2.  Formula proposte al Ministro di
grazia e giustizia per i  decreti  relativi  ai  piani  di  studio  e
programmi previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera f), della legge
15 dicembre 1990, n. 395.
   2.  Il  Consiglio  di direzione e' composto dal Direttore Generale
dell'Amministrazione  penitenziaria,  che  lo  presiede,   dal   Vice
direttore   generale,   dai   Direttori  degli  uffici  centrali  del
Dipartimento  dal  Direttore   dell'Istituto   superiore   di   studi
penitenziari,  da  due  professori  ordinari  di  materie  giuridiche
nell'ambito penale e criminologico nominati dal Ministro di grazia  e
giustizia  e da sei rappresentanti del personale dell'Amministrazione
indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi del  Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria tra il personale del Dipartimento
appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione  penitenziaria,
oppure   tra   laureati   esperti  in  materie  giuridiche  o  socio-
criminologiche.
   3. Il Consiglio di direzione delibera validamente con la  presenza
della meta' dei suoi componenti.
   4.  I  componenti  non  di  diritto durano in carica un triennio e
possono essere riconfermati nell'incarico.
 
          Nota all'art. 6, comma 1:
             - Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettera f),  della
          legge n.  395/1990, si vedano le note alle premesse.