Art. 7
                       (Collegio dei docenti)
   1.  Il  Collegio dei docenti e' un organo consultivo del direttore
dell'Istituto di studi penitenziari.
   2. Del Collegio, che e' presieduto  dal  direttore  dell'Istituto,
fanno  parte tutti i docenti delle materie di insegnamento, nonche' i
responsabili  del  servizio   didattico   e   delle   tre   divisioni
dell'istituto.
   3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un funzionario
dell'Amministrazione  penitenziaria,  di  qualifica   non   inferiore
all'ottavo livello, in servizio presso l'Istituto.
   4. Il collegio dei docenti:
   a) da' pareri sullo svolgimento dei corsi, sull'attuazione del pi-
ano di studi e sul contenuto dei programmi dei corsi;
   b)   formula   proposte   in   ordine   ai   testi   da   adottare
sull'aggiornamento dell'attivita' didattica e  all'acquisizione  alla
biblioteca   dell'Istituto   di   libri,   riviste   ed   ogni  altra
pubblicazione  ritenuta  pertinente  alle  materie  in   oggetto   di
insegnamento;
   c)  designa  i  propri  rappresentanti  in  seno  al  consiglio di
istituto;
   d) sottopone al direttore le questioni eventualmente sollevate dai
docenti;
   e) esprime parere su ogni altra questione che il direttore ritenga
di sottoporre al collegio stesso.