Art. 9
                         (Albo dei docenti)
   1.  E'  istituito  l'albo  dei  docenti dell'Istituto superiore di
studi penitenziari.
   2. I docenti sono nominati, con decreto del Ministro di  grazia  e
giustizia,  di  concerto  con  i Ministri competenti, su proposta del
Direttore  generale  Capo   del   Dipartimento   dell'Amministrazione
penitenziaria,  tra  esperti nelle singole discipline e cultori delle
singole materie, docenti universitari e  di  istituti  specializzati,
magistrati,  funzionari  della  Pubblica  Amministrazione,  ufficiali
delle Forze Armate, docenti e collaboratori  della  Scuola  superiore
della Pubblica Amministrazione.
   3.  I  compensi per gli incarichi di insegnamento, di durata anche
triennale e rinnovabili, sono stabiliti con decreto del  Ministro  di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.