Art. 9 (Albo dei docenti) 1. E' istituito l'albo dei docenti dell'Istituto superiore di studi penitenziari. 2. I docenti sono nominati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti, su proposta del Direttore generale Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, tra esperti nelle singole discipline e cultori delle singole materie, docenti universitari e di istituti specializzati, magistrati, funzionari della Pubblica Amministrazione, ufficiali delle Forze Armate, docenti e collaboratori della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione. 3. I compensi per gli incarichi di insegnamento, di durata anche triennale e rinnovabili, sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.