Art. 2. 1. Per assicurare una piu' intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento dei musei che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione e comunque in situazioni di necessita' e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' trasferire di ufficio in quelle sedi unita' dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica. 2. In caso di ulteriori carenze il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilita' da altre amministrazioni dello Stato. 3. A questo scopo, entro il 20 gennaio di ogni anno, e' compilato l'elenco dei musei che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio ed e' pubblicata, a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali, la graduatoria dei dipendenti da utilizzare e della sede di assegnazione. 4. Per il corrente anno gli adempimenti di cui al comma 3 sono eseguiti entro il 20 dicembre.